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Ordinanza — n. 8616/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Art. 448, para. 2-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the specific rules governing plea bargain sentences. The appellant challenged the conviction for attempted theft, arguing a violation of law due to omitted acquittal causes and erroneous legal qualification. The court ruled that the appeal was barred by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, which restricts challenges to plea bargain sentences to only specific, clearly evident errors in legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, para. 2-bis of the Criminal Procedure Code; Art. 129 of the Criminal Procedure Code; In appeals against plea bargain sentencing, the Court of Cassation cannot examine omitted acquittal causes or non-palese errors in legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain sentencing Criminal Procedure Code inadmissible appeal legal qualification error omitted acquittal causes Cassation appeal attempted theft abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, para. 2-bis of the Criminal Procedure Code
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 of the Criminal Procedure Code
Vizio di motivazione per omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod.
Art. 444 of the Criminal Procedure Code
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pescara, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perfetto Valerio, ai sensi dell'art. 444 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pescara, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perfetto Valerio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva dì anni tre e mesi nove di reclusione ed euro millecento di multa in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Vizio di motivazione per omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ìpotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALERIO nato a PESCARA il 20/07/1976 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di PESCARAetato-~strarre-rartir"- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pescara, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perfetto Valerio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva dì anni tre e mesi nove di reclusione ed euro millecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (unificati per la continuazione coi reati già giudicati con sentenze del Tribunale di Pescara del 14 maggio 2019 e del Tribunale di Chieti del 13 maggio 2013).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione per omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato nella corrispondente fattispecie tentata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. In ordine al primo motivo di ricorso, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ìpotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore gt dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erro- nea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così de