Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for drunk driving, citing judicial discretion in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Rubertis Rossella inadmissible regarding her conviction for drunk driving. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and challenged the sentence length, but the court affirmed the lower court's discretionary evaluation of aggravating factors like night driving and high alcohol levels. The decision upheld that sentencing discretion cannot be reviewed unless the reasoning is illogical or lacks motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of non-punishment grounds or sentencing discretion unless the lower court's reasoning is illogical or lacks motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RUBERTIS ROSSELLA nato a ROMA il 23/01/1974 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 10 settembre 2021, con cui De Rubertis Rossella era stata condannata alla pena di giorni sessanta di arresto ed euro quat- trocento di ammenda, convertita in 124 ore di lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b e 2 sexies, C.d.S..
2. La De Rubertis, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti gt della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, con motivazione lineare e coerente, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la condotta in orario notturno, la guida di autoveicolo non revisionato e il tasso alcolemico elevato. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..
La ricorrente si limita ad evidenziare la sussistenza di alcuni elementi a sé favo- revoli, ma inidonei a sminuire la valenza dell'articolato apparato argomentativo.
2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la determina- zione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale (e convertita in lavoro di pubblica utilità, per cui, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputata, con evidente riferimento agli elementi già specificati in relazione all'esame della doglianza sul diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. C