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Sentenza — n. 8610/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled due to statute of limitations extinction of offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's decision confirming the defendant's conviction and the revocation of probation. The court found the third ground of appeal, regarding procedural vices, was not manifestly unfounded, which triggered a review of the statute of limitations. Consequently, the offenses were declared extinguished by prescription, leading to the annulment of the judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 224 Cod. Strada: When a ground of appeal is not manifestly unfounded, the court must examine the statute of limitations, and if the offenses are extinguished by prescription, the judgment is annulled without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations prescription extinction criminal appeal annulment without remittal probation revocation procedural vices manifestly unfounded guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 224 Cod. Strada
Va disposta, infine, la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Novara, ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada, a cura dell'Ufficio di provenienza.
Art. 168 cod. pen.
Art. 674 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Ha revocato, inoltre, la sospensione condizio- nale della pena concessa con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 marzo 1990 (irrevocabile il 17 aprile 1990).
art. 444 cod. proc. pen
Ha revocato, inoltre, la sospensione condizio- nale della pena concessa con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 168 cod. pen
Violazione degli artt. 168 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRICO DOMENICO nato a CEGLIE MESSAPICA il 15/10/1967 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 19 novembre 2020, con cui Chirico Domenico era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove dì arresto ed euro duemila di ammenda inflitta nei confronti di Chirico Domenico in relazione ai reati dì cui agli artt. 186, comma 7 (capo A), 187, comma 8, C.d.S. (capo B) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo C) (fatti del 24 febbraio 2017). Ha revocato, inoltre, la sospensione condizio- nale della pena concessa con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 marzo 1990 (irrevocabile il 17 aprile 1990).

2. Il Chirico, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la revoca della sospensione condizionale della pena. 2.2. Omessa motivazione delle ragioni della revoca della sospensione condizio- nale della pena. 2.3. Vizio di motivazione sulla genesi del rifiuto di essere sottoposto ad accerta- menti, non essendo chiaro il momento in cui il Chirico avrebbe ricevuto gli avvisi di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata va annullata perché i reati sono estinti per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col terzo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni cinque è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione.

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Va disposta, infine, la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Novara, ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada, a cura dell'Ufficio di provenienza. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre- scrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Novara ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada a cura dell'ufficio di provenienza. Così deciso in Roma il 9 nove