Ordinanza — n. 8607/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COLOMBI DOMENICO nato a GENOVA il 20/01/1963 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 5 giugno 2018, con cui Di Colombi Domenico era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen..
2. Il Di Colombi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Si deduce che il Di Colombi si era introdotto nella proprietà di Mazzocco Michele e, in quanto convinto che si trattasse della casa di un suo amico imbianchino; stante l'atteggiamento minaccioso del Mazzocco, si era poi allontanato, avendo compreso di aver sbagliato abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutte_ nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che il Di Colombi si era stranamente portato sul retro della casa dopo aver bussato inutilmente il campanello della porta e aveva rovistato nella veranda. La Corte territoriale, pertanto, ha logicamente ritenuto tale comportamento in- dicativo del suo intento di penetrare nella proprietà altrui, per commettere il delitto di furto in abitazione. Il Di Colombi non si confronta con la motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato a suo carico e sulle fasi della vicenda, com- piutamente rappresentata dalla Corte veneta; egli, infatti, si limita a dedurre di aver erroneamente supposto che si trattasse della casa di un suo amico imbianchino e non - come riportato nella sentenza impugnata - che stesse solo cercando un imbianchino qualsiasi.
2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso