Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8606/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against reduced sentence for theft, citing judicial discretion under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8606/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Braidic Vanessa inadmissible regarding her conviction for theft. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and excessive sentencing, but the court affirmed the lower court's discretion in evaluating the specific circumstances of the crime. The decision upheld the original sentence because the trial judge properly considered the value of the stolen goods and the advanced stage of consummation without logical flaws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis, 133, 616 c.p.; The assessment of non-punishment under Article 131-bis and the sentencing discretion under Article 133 are matters of judicial merit that cannot be reviewed by the Supreme Court unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing non-punishment cause theft consummation Supreme Court review penal code assessment aggravamento della pena riduzione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis c.p.
Violazione di legge per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
La ricorrente prospetta censure estremamente generiche, che si risolvono in un richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non è distante dal minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC VANESSA nato a RIMINI il 31/07/1997 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza dell'Il febbraio 2029, ha ridotto a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro ottanta di multa la pena inflitta nei confronti di Braidic Vanessa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen..

2. La Braidic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte dì appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere. clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dì quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai finì della valutazione della fattispecie, l'entità rilevante del valore di euro duecento dei beni che la Braidic inten- deva sottrarre.Si tratta di circostanza indiscutibilmente significativa, rientrante tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. La ricorrente si limita ad evidenziare aspetti a sé favorevoli, senza però confron- tarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

2. Relativamente al secondo motivo di ricorso sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è distante dal minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione delle modalità della condotta e dell'avanzato stato di consumazione al quale era giunta l'azione dell'imputata.

La ricorrente prospetta censure estremamente generiche, che si risolvono in un richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e che non contengono specifici riferimenti alla fattispecie in esame.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.