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Ordinanza — n. 8600/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation violation conviction citing lack of new evidence and procedural reiteration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law regarding the probation violation and failed to apply the non-prosecution clause, but these claims merely reiterated arguments already rejected by the trial judges. The court upheld the original conviction because the appellant's complaints were procedural reiterations lacking new factual elements to challenge the established evidence of the violation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that merely reiterates arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new facts or legal grounds is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation violation criminal appeal inadmissible appeal reiterative complaint non-prosecution clause court costs Cassa delle ammende ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sanfilippo Antonello, nato a Mazara del Vallo il 30.10.1986 avverso la sentenza del 9 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione dell'assenza di sufficienti elementi probatori e dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta reiterativo di' profilo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno dato conto degli elementi di riscontro rispetto all'evasione, tra i quali le dichiarazioni del teste Nuccio che aveva riferito che il ricorrente si era allontanato dal cantiere alle ore 12.15 e di essere stato contattato dalla moglie del predetto affinché dichiarasse, invece, che il marito fosse rimasto in cantiere più a lungo; articolandosi, in ogni caso, il motivo di ricorso quale doglianza in fatto, volta a rimettere in discussione l'accertata ricostruzione della vicenda concreta;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con esaustiva e non illogica motivazione, nel vagliare il grado di offensività del fatto, ha posto in rilievo la durata non brevissima del ritardo del ricorrente nel rientrare presso l'abitazione, i futili motivi addotti a giustificazione del ritardo, le modalità della condotta che la caratterizzerebbero come espressiva di grave disprezzo e spregio rispetto alle prescrizioni dell'autorità, che comunque lo autorizzavano - entro specifiche fasce orarie - ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigli e e ensore