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Ordinanza — n. 8598/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Barresi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding criminal liability and sentencing circumstances were merely generic censure without specific factual support. Consequently, the court found these grievances to be repetitive of issues already adequately evaluated and rejected by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 384 cod. pen.: Appeals consisting of generic censure without specific factual elements are inadmissible as they fail to substantiate the legal claims required for judicial review.

Parole chiave

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generic censure inadmissibility criminal appeal procedural defect lack of specific factual elements repetitive grievances dismissal sentencing circumstances rejection circostanza attenuante aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 384, comma 4 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barresi Giuseppe, nato a Erice il 10.09.1978 avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità penale alla luce degli accertamenti compiuti dai verbalizzanti che hanno eseguito un controllo all'interno dell'abitazione dopo che la moglie dell'imputato aveva ammesso come il marito fosse assente; in relazione, invece, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 384, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame ha escluso che ne ricorressero gli elementi costitutivi, a fronte di un motivo di appello generico; ancora, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, nella sentenza impugnata è contenuta una motivazione coerente, logica e puntuale, là dove si valorizzava la modalità della condotta perpetrata quale espressiva di una spiccata pericolosità dell'imputato; infine, in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che, tanto il motivo di gravame sul punto, quanto quello oggetto del presente ricorso, sono generici perché non contengono l'individuazione degli elementi positivi da porre a sostegno della richiesta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i147 otto7-e 2022 Il Consiglie stenso