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Ordinanza — n. 8594/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific factual challenge unrelated to the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant filed a specific factual challenge against the lower court's finding of intent in a fraud case, arguing it was not supported by the trial court's reasoning. The court rejected this because the challenge was not linked to the motivational structure of the contested judgment, rendering it procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: A specific factual challenge is inadmissible if it is not correlated to the motivational structure of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific factual challenge motivational structure correlation requirement procedural inadmissibility asilo di curdi siriani persecuzione dei Tamil divieto della tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
art. 340 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURUBALLY SULEIMAN nato il 28/10/1973 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorrente propone una censura aspecifica e di puro fatto, non correlata alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile il dolo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. (pag. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consiglier_estensore Il Presidente