Ordinanza — n. 8592/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STATUTI LUIGI nato a FRASSO SABINO il 01/05/1975 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorrente propone, inoltre, in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90, censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STATUTI LUIGI nato a FRASSO SABINO il 01/05/1975 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorrente propone, inoltre, in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90, censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STATUTI LUIGI nato a FRASSO SABINO il 01/05/1975 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorrente propone, inoltre, in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90, censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente