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Ordinanza — n. 8589/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing due to filing after new procedural law took effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant filed it personally after the new procedural law came into force. The appellant argued for the application of the old law, but the court found they lacked standing under the updated rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party after the entry into force of a novella regarding the right to file appeals is inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing criminal appeal procedural novella personal filing inadmissible appeal legitimacy of party court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
di TARANTOdato avviso alla parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEONARDO FRANCESCO nato a BARI il 23/05/1984 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alla parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1