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Ordinanza — n. 8587/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8587/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLVERINI ROBERTO nato a ROMA il 29/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestata unicamente la determinazione della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestata unicamente la determinazione della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese motivi di cassazione responsabilità scemata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLVERINI ROBERTO nato a ROMA il 29/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestata unicamente la determinazione della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/