Ordinanza — n. 8587/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLVERINI ROBERTO nato a ROMA il 29/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestata unicamente la determinazione della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestata unicamente la determinazione della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLVERINI ROBERTO nato a ROMA il 29/11/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestata unicamente la determinazione della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/