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Ordinanza — n. 8585/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under penalty agreement precluding review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant had previously waived appeal grounds in exchange for a penalty agreement. The appellant argued the second-instance court failed to address specific legal qualifications and aggravating circumstances, but the court held that such issues were precluded by the settlement. Consequently, the waiver created res judicata on those points, leaving the court's review limited strictly to the legality of the agreed penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of appeal grounds in exchange for a penalty agreement creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal court's duty to address substantive legal qualifications and aggravating circumstances, thereby rendering subsequent cassation appeals on those grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds penalty agreement preclusion res judicata on liability inadmissible cassation appeal legal qualification of crime ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia a pretese di salario procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, di conseguenza, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, di conseguenza, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza
La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv.
Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
o su circostanze aggravanti (Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato correttamente effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLOCCI MANOLO nato a ROMA il 15/12/1988 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti Va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 27738101, in motivazione). Pertanto, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, di conseguenza, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduce la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti (Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755);

Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato. Inoltre, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr.

Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715); cfr. in tal senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01 per cui in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata.

La pena inflitta all' imputato con il dispositivo è corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata in sentenza. È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato correttamente effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 20