Cassation appeal dismissed because plea bargain plea on sentencing exceeds admissible grounds under 2017 procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the plea regarding sentencing calculation falls outside permissible grounds under the 2017 procedural code. The appellant challenged the sentence amount, arguing it was excessive, while the prosecution contended the defendant voluntarily accepted the terms of the plea agreement. The court ruled that by entering into a plea bargain, the defendant waived objections to the sentence's quantity, rendering the appeal legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 600-bis c.p.p.: A plea bargain agreement on sentencing constitutes a substantive waiver of objections to the sentence's quantity, rendering any subsequent cassation appeal challenging the specific amount inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCEMI NUNZIATA nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 31/10/1962 avverso la sentenza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdoto avviso 3lle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura relativa alla dosimetria della pena esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Deve osservarsi che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen