Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and infounded prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Trevisanello against the Court of Appeal of Venice inadmissible. The appellant argued for a generic reinterpretation of facts regarding threats made to military personnel and questioned the application of special recidivism rules for prescription periods. The court rejected these claims, noting the first motive was merely repetitive of previous arguments without new substance, while the second was unfounded because specific recidivism provisions exclude the influence of general prescription rules on maximum sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: An appeal based on generic reiteration of prior censure or an unfounded argument that special recidivism rules do not affect prescription calculations is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREVISANELLO GIANNI nato a CAMPOSAMPIERO il 06/02/1973 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; È,. Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico, essendo reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec