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Ordinanza — n. 8581/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU VASILICA nato il 12/02/1985 avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso allc parti;ì.— udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura relativa alla mancata motivazione sulla sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla dosimetria della pena esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deve osservarsi che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda domanda di ricusazione domanda d'asilo di rom revoca della rendita d'invalidità desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU VASILICA nato il 12/02/1985 avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso allc parti;ì.— udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura relativa alla mancata motivazione sulla sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla dosimetria della pena esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Deve osservarsi che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere relatore Il Preside