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Ordinanza — n. 8580/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding escape charge and home definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Romano's appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the lower court's findings on escape charges and the definition of 'home' under Article 385 of the Penal Code. The court upheld the appellate judgment, citing established precedents that the duration of removal is irrelevant to escape and that 'home' is strictly the physical dwelling unit.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed with sufficient motivation, and the definition of 'home' for escape charges is limited to the physical dwelling unit excluding non-integrated dependencies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unfounded grounds escape charge definition home unit legal scope reiterative arguments dismissal domanda d'asilo di rom inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto, ed hanno ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale, a gli effetti dell'art. 385 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
La Corte di appello ha, infine, fornito puntuale motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (pag.
art. 385 cod. pen
263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto, ed hanno ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale, a gli effetti dell'art. 385 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
La Corte di appello ha, infine, fornito puntuale motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino
I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv.
Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Di Carlo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIOVANNI nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 22/06/1965 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto, ed hanno ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale, a gli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Di Carlo Rv. 268500 - 01).

La Corte di appello ha, infine, fornito puntuale motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consiglier estensore Il Pr side