Cassation court dismisses appeal as specific grievances lack connection to the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the three grievances raised by the appellant were specific and factual rather than connected to the reasoning of the lower court's decision. The appellant challenged the recognition of specific sentencing provisions and the extent of generic mitigating circumstances, arguing they were not applied correctly. The court rejected these claims, noting that the lower court had already established the severity of the offense and the lack of credibility in the defendant's statements regarding drug storage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and connected to the reasoning of the appealed judgment; specific and factual grievances lacking this connection are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRONARDI GIUSEPPE nato a CASTELLANA GROTTE il 05/07/1976 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi, in ordine al mancato riconoscimento dei commi 5 e 7 del dpr 309/90 e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto; la genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato sul conto delle persone per le quali custodiva la droga; la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della gravità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte