Italian Court dismisses appeal as inadmissible because plea bargain excludes challenges to sentence severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the permissible scope of a cassation appeal against a plea bargain sentence. The appellant challenged the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, yet the plea bargain itself constituted a substantive waiver of all issues regarding guilt and specifically excluded complaints about the sentence's severity under Article 444. Consequently, the court ruled that the plea bargain implies a complete renunciation of the ability to contest the penalty's extent, rendering the appeal legally untenable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A plea bargain by the accused constitutes a substantive waiver of all issues regarding guilt and specifically excludes the ability to complain about the severity of the imposed sentence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMOUNI HICHEM nato il 22/11/1970 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ùOsservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, il quale lamenta unicamente la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis