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Ordinanza — n. 8574/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFIRENZE UMBERTO nato a BARI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione sostanze soggette a restrizione infrazione qualificata LStup
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFIRENZE UMBERTO nato a BARI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Con e estensore Il Presidente