Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific factual challenges not linked to the court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the illicit destination of substances and the severity of the crime, arguing they relied solely on weight rather than corroborating evidence. The court rejected these arguments because the specific factual criticisms raised did not address the actual reasoning used by the appellate court in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances raised are specific or factual but do not relate to the motivational thread of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATIERO CIRO WALTER nato a MANFREDONIA il 02/12/1974 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale, ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto, sia la circostanza che la detenzione di due tipi di sostanza diverse non possa essere ricondotto ad un unico fatto di reato, bensì a due, unificati dal vincolo della continuazione (pag.7).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigl. re ,ii, e tensore Il Presidente