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Ordinanza — n. 8561/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8561/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE VINCENZO nato a PALERMO il 21/01/2000 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagina 1).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8561/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE VINCENZO nato a PALERMO il 21/01/2000 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagina 1).

Parole chiave

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difetto di motivazione verdetto di colpevolezza responsabilità penale allegazione motivata pentito gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE VINCENZO nato a PALERMO il 21/01/2000 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagina 1).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1