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Ordinanza — n. 8560/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as grounds already examined and rejected by the lower court with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant argued against the finding of recidivism, but the appellate court had already addressed these points with correct legal reasoning regarding the nature of the offenses and temporal proximity. The Court upheld the lower court's discretionary evaluation of the circumstances, ruling that the decision was not arbitrary and was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Recourse is inadmissible when the grounds are reproducible of censures already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, provided the lower court's discretionary evaluation is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidivism finding inadmissible appeal discretionary evaluation sufficient motivation Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZINO CIRO nato a LERCARA FRIDDI il 21/08/1944 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consiglier s nsore Il Preside