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Ordinanza — n. 8559/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8559/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO FRANCESCO nato a BARLETTA il 10/01/1974 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la ritenuta recidiva, oltre a essere interamente versati in fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 20

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 8559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e la ritenuta recidiva, oltre a essere interamente versati in fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 20

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale inadempimento reiterato sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO FRANCESCO nato a BARLETTA il 10/01/1974 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la ritenuta recidiva, oltre a essere interamente versati in fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 20