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Ordinanza — n. 8557/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8557/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORA SALVATORE nato a PALERMO il 16/05/1991 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e del beneficio della pena sospesa argomentazioni logiche e ineccepibili evidenziando, quanto all'art. 62 bis cod. pen., la qualità e quantità della sostanza detenuta, e, quanto all'art. 163 cod. pen., esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 8557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e del beneficio della pena sospesa argomentazioni logiche e ineccepibili evidenziando, quanto all'art. 62 bis cod. pen., la qualità e quantità della sostanza detenuta, e, quanto all'art. 163 cod. pen., esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze trattamento residenziale delle dipendenze precedenti penali rilevanti tossicodipendenza sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
La Corte di appello ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e del beneficio della pena sospesa argomentazioni logiche e ineccepibili evidenziando, quanto all'art. 62 bis cod.
art. 163 cod. pen
pen., la qualità e quantità della sostanza detenuta, e, quanto all'art. 163 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORA SALVATORE nato a PALERMO il 16/05/1991 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e del beneficio della pena sospesa argomentazioni logiche e ineccepibili evidenziando, quanto all'art. 62 bis cod. pen., la qualità e quantità della sostanza detenuta, e, quanto all'art. 163 cod. pen., esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente