Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and insufficient motivation regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romano Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already adequately addressed the arguments concerning the defendant's criminal capacity and the influence of prior convictions on the current offense. The Supreme Court found the appeal to be a mere repetition of previously rejected criticisms without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already sufficiently examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, or if it lacks sufficient motivation regarding the influence of prior convictions on the current crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PIETRO nato a CERIGNOLA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che lo stesso è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.
E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore crinninogeno, delle preg resse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottob