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Ordinanza — n. 8555/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the contested criminal decision. The appellant argued against the second instance court's finding of criminal elements, but the court noted the absence of a critical analysis of the arguments presented. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is not based on a critical analysis of the arguments presented by the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis criminal procedure second instance judgment procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGI ANTONIO nato a BARI il 12/09/1999 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motiverdel ricorso; Ritenuto che lo stesso non appaia scanditbdalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il ConsigAiere estensore Il Presidente