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Ordinanza — n. 8549/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming illegitimate denial of abbreviated trial and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8549/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Maccallini inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity. The appellant argued for an abbreviated trial and challenged the sentence, but the appellate court correctly noted that evidentiary integration must be judged based on the situation at the time of the request, not retrospectively. Furthermore, the claim regarding the minimum statutory sentence was rejected because the lower court properly explained the reasons for exceeding the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 458, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals alleging illegitimate denial of an abbreviated trial or errors in sentencing are inadmissible if they fail to demonstrate a specific violation of the contested judgment's reasoning or if the claims are manifestly unfounded based on established case law regarding the timing of evidentiary integration and the justification for exceeding statutory minimums.

Parole chiave

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abbreviated trial denial evidentiary integration timing statutory minimum sentence inadmissible appeal manifest unfoundedness specificity of grounds Cassa delle ammende adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 458, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
e l'illegittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, con il secondo motivo il vizio della motivazione sul punto e con il terzo la violazione di cui all'art. 133 cod. pen. in conseguenza dell'errata determinazione della pena;
art. 133 cod. pen
e l'illegittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, con il secondo motivo il vizio della motivazione sul punto e con il terzo la violazione di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3993 del 01/12/2020 (dep. 2021), Trapanese, Rv. 280873-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCALLINI FABIO nato a ROMA il 10/12/1980 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente Fabio Maccallini deduce la violazione dell'art. 458, comma 5, cod. proc. pen. e l'illegittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, con il secondo motivo il vizio della motivazione sul punto e con il terzo la violazione di cui all'art. 133 cod. pen. in conseguenza dell'errata determinazione della pena;

Considerato che i motivi, legati unitariamente dall'asserito illegittimo diniego dell'accesso al rito abbreviato, sono inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato, in accordo con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del rito deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta e non ex post (ex plurimis: Sez. 3, n. 3993 del 01/12/2020 (dep. 2021), Trapanese, Rv. 280873-01) e che il giudice non poteva sapere che la persona offesa avrebbe ritrattato le proprie accuse;

Ritenuto che i motivi di ricorso sono, dunque, aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato, inoltre, che il motivo relativo alla violazione dell'art. .133 cod. pen. è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine al superamento del minimo edittale nella determinazione della pena, richiamando e condividendo la valutazione del giudice di primo grado sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7