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Ordinanza — n. 8548/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new merit arguments and failure to raise non-punishment cause at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Scardaci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the appellant merely requested a new merit review without challenging the lower courts' reasoning on habitual abuse. The remaining grounds were inadmissible as they constituted new legal violations not raised during the appeal proceedings. Consequently, the court ruled that these arguments cannot be introduced for the first time in a legality review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Appeals based on new merit arguments or causes of non-punishment raised for the first time in cassation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal new merit arguments cause of non-punishment Article 606 procedure habitual abuse bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDACI STEFANO nato a PALMANOVA il 18/11/1984 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Stefano Scardaci, con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza relativa all'ubriachezza molesta e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.;

Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato il carattere abituale e non certo singolo o isolato delle condotte maltrattanti; Rilevato che gli ulteriori motivi costituiscono la deduzione di violazioni di legge non proposte nell'atto di appello e, dunque, non sono proponibili per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot