Italian Court dismisses appeal for traffic offense as generic grounds lack specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alvarado Meza inadmissible due to the lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient regarding evidence and potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim, finding the appealed judgment well-motivated and the appeal's arguments entirely generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the specific facts and legal grounds supporting the claim, rendering the arguments generic and lacking the required precision.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARADO MEZA ALFREDO EUSEBIO nato il 17/12/1959 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Alvarado Meza Alfredo Eusebio, ritenuto responsabile nelle due sentenze conformi di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta carenza ed illogicità della motivazione sugli elementi a carico del reo e sulla esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in cui sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto. Rilevato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, essendo i motivi proposti del tutto generici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il re id