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Ordinanza — n. 8341/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8341/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8341/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALEXIE ION nato il 19/03/1979 CONSTANTIN MADALIN nato il 01/08/1994 NICOLAE SERENADA SIMONA nato il 28/12/1975 STANESCU GHEORGHE nato il 17/03/1974 STANESCU MITINA nato il 01/08/1994 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da ALEXIE ION; CONSTANTIN MADALIN; NICOLAE SERENADA SIMONA; STANESCU GHEORGHE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01). Considerato che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena gravi addebiti penali azione civile pentito colpa concomitante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALEXIE ION nato il 19/03/1979 CONSTANTIN MADALIN nato il 01/08/1994 NICOLAE SERENADA SIMONA nato il 28/12/1975 STANESCU GHEORGHE nato il 17/03/1974 STANESCU MITINA nato il 01/08/1994 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da ALEXIE ION; CONSTANTIN MADALIN; NICOLAE SERENADA SIMONA; STANESCU GHEORGHE;

STANESCU MITINA, ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito posto in rilievo la gravità del fatto e delle modalità esecutive del reato e che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr.

Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01). Considerato che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

Rilevato che alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consi