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Ordinanza — n. 8337/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8337/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA MARIO nato a ROSSANO il 13/05/1967 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Savoia Mario, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen.; rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8337/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen.; rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

Parole chiave

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attenuazione della pena apprezzamento anticipato delle prove dovere di collaborazione del contribuente testimone a discarico cooperazione all'adempimento colpa concomitante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA MARIO nato a ROSSANO il 13/05/1967 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Savoia Mario, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen.; rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

Considerato che il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è destituito di fondamento, avendo il primo giudice concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la decisione di discostarsì dal minimo edittale è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito, nel confermare la decisione del primo giudice, posto in rilievo la gravità del fatto e al negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr