Italian court dismisses appeal against traffic conviction for recidivism and denied generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense involving recidivism within a two-year period. The defense argued for reduced sentencing and generic mitigating circumstances, but the court ruled that the statutory definition of recidivism includes administrative violations and that denying such mitigations requires only an indication of relevant negative factors. Furthermore, the court determined that the imposed sentence was not excessive and did not require detailed justification under the relevant penal code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, cod. strada; Art. 62-bis cod. pen.; The definition of recidivism for traffic offenses includes administrative violations within the biennium, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when the judge indicates the preponderant negative elements without evaluating every single defense argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNA GIOI nato a CITTADELLA il 29/11/1978 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Luna Giol, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada e condannato, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000 di ammenda. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:
1. Errata applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato;
2. Errata applicazione della legge penale in ordine alla eccessiva quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
3. Insufficienza della motivazione. Considerato che, a seguito della riforma di cui all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la "recidiva nel biennio", a cui è subordinata la sussistenza della fattispecie di reato, ricorre non più soltanto in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio (presupposti non attaccati dal ricorso); considerato che la disapplicazione della contestata recidiva non incide sulla configurazione del reato e sulla condizione a cui la legge subordina la venuta ad esistenza di esso; considerato, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che la ratio dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»); considerato, quanto all'entità della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione venga determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 \ Il Consigliere estensore Il P siderite Mariarosaria Bruno Donat Jla rranti D E POSIT. 'FA 1.11 \1.-n