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Ordinanza — n. 8328/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of lawyer signature due to 2017 procedural reform requiring counsel for all appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a lawyer's signature. Although the appellant argued the personal filing was valid, the court noted that Law No. 103/2017 removed the exception allowing personal submissions for cassation appeals. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a registered lawyer to comply with the new mandatory requirement.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a lawyer registered in the special roll, and a personal submission without counsel renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal lawyer signature requirement procedural reform 2017 personal submission invalidity diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Law No. 103 of 23 June 2017, Art. 1, para. 63
Art. 613, para. 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore; rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 605, para. 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Art. 591, para. 1-let. a, cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHIM TAYEB nato il 06/02/1972 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato av alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Sahim Tayeb. Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore; rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr id