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Ordinanza — n. 8327/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft attempt, ruling concealment of stolen goods proves consummated crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Foini Kim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding the distinction between attempted and consummated theft. The court rejected this, noting that hiding the stolen property behind a wall after taking possession demonstrates consummation of the crime, as established by prior precedent.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: The concealment of stolen goods after taking possession proves the consummation of theft, precluding the recognition of an attempt.

Parole chiave

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consummated theft attempted theft concealment of goods possession of stolen property inadmissible appeal procedural costs Cassation jurisdiction tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento della forma tentata, lannentado l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
art. 56 cod. pen
Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento della forma tentata, lannentado l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Rilevato che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOINI KIM nato a TRADATE il 15/12/1980 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Foini Kinn, ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento della forma tentata, lannentado l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. In punto di fatto i giudici dell'appello, congruamente motivando, hanno evidenziato come il ricorrente, dopo essersi impossessato della res (decespugliatore) l'aveva occultata dietro un muretto; ritenuto che la modalità descritta comprova la consumazione del reato, come correttamente sostenuto dai giudici di merito (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269088:"Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso").

Rilevato che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere