Cassation court dismisses appeal on theft attempt, ruling concealment of stolen goods proves consummated crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Foini Kim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding the distinction between attempted and consummated theft. The court rejected this, noting that hiding the stolen property behind a wall after taking possession demonstrates consummation of the crime, as established by prior precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: The concealment of stolen goods after taking possession proves the consummation of theft, precluding the recognition of an attempt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOINI KIM nato a TRADATE il 15/12/1980 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Foini Kinn, ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento della forma tentata, lannentado l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. In punto di fatto i giudici dell'appello, congruamente motivando, hanno evidenziato come il ricorrente, dopo essersi impossessato della res (decespugliatore) l'aveva occultata dietro un muretto; ritenuto che la modalità descritta comprova la consumazione del reato, come correttamente sostenuto dai giudici di merito (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269088:"Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso").
Rilevato che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere