Cassation Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding lower court's sentencing and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Patito David inadmissible, rejecting all three grounds of complaint. The appellant challenged the conviction for aggravated theft involving bicycles, the recognition of specific aggravating circumstances like exposure to public shame, and the sentencing level, while also contesting recidivism. The court ruled that the appellate court correctly applied legal standards regarding surveillance systems and sentencing discretion, noting that the request to exclude recidivism was procedurally misplaced as it had not been raised before the appellate instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 533 c.p.p.; Art. 625 c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments or sentencing discretion within statutory limits, and appeals regarding recidivism must be raised before the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATITO DAVID nato a MILANO il 28/04/1987 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Patito David, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi di plurimi furti aggravati dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, avendo sottratto due biciclette appartenenti a Mariani Anna Maria e Guglielmi Michela. Rilevato che il ricorrente lamenta:
1. Violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.;
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva reiterata ed in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto, quanto alla valutazione della testimonianza dell'agente di polizia Lezzi e del riconoscimento da questi operato dell'imputato, che le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia risultano del tutto immuni da censure; considerato che le doglianze riguardanti l'inattendibilità del riconoscimento risultano del tutto generiche e riproduttive di ragioni di censura attentamente vagliate in sentenza. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del riconoscimento delle aggravanti contestate risultano immuni da censure e che, come validamente affermato in sentenza, la esistenza di un sistema di viedeosorveglianza in loco non consente di escludere la ricorrenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede, non risultando idoneo a consentire la immediata interruzione dell'attività criminosa (cfr.
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280157:"In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.").
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la pena irrogata è stata determinata in misura pari al minimo edittale e che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Rilevato, quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, che la questione non era stata devoluta alla Corte di appello, essendosi la difesa limitata a richiedere la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenute, richiesta rigettata con motivazione corretta [cfr. Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673:"In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva)"].
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio