Italian Court dismisses appeals against sentencing for burglary, citing lack of specific grounds and discretionary penalty evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued against the appellate court's sentencing and refusal of general mitigating circumstances, claiming the reasoning was insufficient. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific criticism of the lower court's findings regarding the defendants' negative personality and lack of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic, lack necessary criticism of the lower court's arguments, and fail to demonstrate that the discretionary judgment on sentencing was arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAJTIC DANIELE nato a TORINO il 04/05/1986 MARINKOVIC KUZMAN nato il 01/05/1968 RADULOVIC MARIJAN nato a MERANO il 28/12/1989 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da SAJTIC DANIELE, MARINKOVIC KUZMAN, RADULOVIC MARIJAN, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto in abitazione con le aggravanti di avere usato violenza sulle cose e di avere agito in tre persone.
Rilevato che, a motivi di ricorso, i predetti, a mezzo del difensore, si dolgono della motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati, gravati da precedenti penali, l'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della invocata riduzione della pena e della concessione del beneficio, l'assenza di effettiva resipiscenza; ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez.
Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estens