Ordinanza — n. 8322/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINE BUBA nato il 13/04/1988 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Saine Buba, ritenuto responsabile del furto di un cellulare aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della carenza di motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato e della mancata riqualificazione del fatto nella corrispondente ipotesi del tentativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 4 cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della carenza di motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato e della mancata riqualificazione del fatto nella corrispondente ipotesi del tentativo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINE BUBA nato il 13/04/1988 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Saine Buba, ritenuto responsabile del furto di un cellulare aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della carenza di motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato e della mancata riqualificazione del fatto nella corrispondente ipotesi del tentativo.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente; rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che disciplina il tentativo, evidenziando che l'imputato aveva già acquisito la disponibilità del bene sottratto al momento dell'arresto (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544:«Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto»).
Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.
i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigli