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Ordinanza — n. 8320/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to prior inadmissibility declaration and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prior declaration of inadmissibility by the Court of Appeal precluded any subsequent procedural events. The appellant argued for contradictions in the lower court's reasoning regarding criminal liability, but the court noted these arguments were already adequately examined and rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed without addressing the new statute on private prosecution for theft, as the procedural bar took precedence over subsequent legislative changes.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 3 cod. pen.; Art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150: A declaration of inadmissibility of an appeal precludes the exercise of the right to private prosecution for crimes made prosecutable by querela, even if such a regime is introduced by law after the inadmissibility decision.

Parole chiave

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inadmissibility declaration private prosecution querela procedural bar effect criminal appeal cassation statutory timing rules prove acquisite illegalmente imputazione di furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 3 cod. pen.
Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod.
Art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., come introdotto dall'art. 2 lett.
d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 162

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 — 01
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 — 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLI CHRISTIAN ERIK nato a ASTI il 18/02/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Danielli Christian Erik, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 624, 625, comma 1, n. 7; 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente, a mezzo del difensore, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai profili riguardanti l'affermazione di responsabilità.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come alla individuazione dell'imputato non si sia addivenuti soltanto attraverso il riconoscimento operato dalla persona offesa, ma dalla rilevazione del numero di targa del veicolo sul quale il ricorrente caricò la refurtiva — a lui intestato - e sull'analisi delle celle di aggancio del suo cellulare].

Considerato che il motivo di doglianza non si confronta realmente con la motivazione espressa dai giudici di merito, reiterando in sede di legittimità le medesime censure rappresentate innanzi alla Corte di appello ed in quella sede adeguatamente vagliate. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 — 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i