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Ordinanza — n. 8319/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft conviction, upholding completed crime and rejecting recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Zekaj Armand inadmissible, upholding the lower court's conviction for completed theft and attempted burglary. The defense argued for reclassification of the theft as an attempt and requested an aggravating circumstance reduction, but the court found the defendant had already established exclusive control over the stolen item. Consequently, the court rejected the claim that the stolen value was negligible and affirmed the denial of recidivism exclusion based on the defendant's dangerous conduct.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624-bis, 62 cod. pen.; The crime of theft is consummated when the stolen item passes under the exclusive dominion of the agent, rendering irrelevant the duration of possession or the possibility of immediate recovery by the victim.

Parole chiave

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theft consummation attempt vs completed recidivism exclusion negligible value Cassazione appeal furto aggravato tentato furto azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e della mancata disapplicazione della recidiva.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'istituto, esprimendo argomentazioni conformi ai principi stabiliti in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv.
Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini
Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017
Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEKAJ ARMAND nato il 04/10/1988 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Zekaj Armand, ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione in danno di Lecce Donato e di tentato furto in abitazione in danno di Ciarniello Daniele. Rilevato che la difesa si duole:

1. Della mancata riqualificazione del fatto sub capo A) nella corrispondente ipotesi del tentativo, deducendo violazione degli artt. 56, 624-bis cod. pen.;

2. Della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e della mancata disapplicazione della recidiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente (cfr. pag. 2 della sentenza, in cui la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua che il furto è risultato consumato, essendosi il ricorrente disfatto della refurtiva dopo l'impossessamento, durante la fuga).

Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'istituto, esprimendo argomentazioni conformi ai principi stabiliti in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544:«Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto»).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la res sottratta (saldatrice), alla stregua di quanto adeguatamente argomentato in motivazione, non può essere considerata di valore irrisorio; ritenuto che la motivazione espressa sul punto in sentenza, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, è conforme ai principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101). Considerato che la richiesta di esclusione della recidiva può essere validamente disattesa dai giudici di merito con motivazione implicita, ove dal tessuto argomentativo si rilevino circostanze idonee a sostenere il convincimento dell'accresciuta pericolosità dell'imputato (cfr.

Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 29/01/2018, P.G. in proc. Alessio, Rv. 272040). Rilevato che la Corte di merito ha in proposito evidenziato la gravità dei fatti ascritti al ricorrente nell'ambito del presente giudizio per le modalità allarmanti della condotta, dalle quali è evincibile la considerazione dell'accentuata pericolosità del reo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Cons