Cassation court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for reduced sentence due to attempted theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaint regarding the lack of reasoning for the reduced sentence. The appellant argued that the lower court failed to adequately justify the mitigation for attempted theft, while the court found the first instance judgment sufficiently motivated by its reference to 'congruity.' The decision rests on the principle that cassation cannot substitute the trial judge's discretionary power to determine the appropriate penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court cannot substitute the trial judge's discretionary power to determine the appropriate penalty, and an appeal challenging the congruity of the sentence is inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FRANCESCO PAOLO nato a MONTEPULCIANO il 25/01/1996 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'Amico Francesco Paolo, ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza motivazione in relazione alla invocata maggiore diminuzione della pena per il delitto tentato.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito fatto riferimento alla "congruità" di essa; ritenuto che la doglianza si risolve in una non consentita censura in fatto rispetto alla scelta sanzionatoria operata dal giudice di merito, nel prudente e motivato esercizio dei suo potere discrezionale; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre i