Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8317/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8317/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Illegittimità della sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione del diritto difesa e del contraddittorio per omessa escussione di un teste ritenuto fondamentale dalla difesa, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha dato conto della superfluità dell'esame del teste Dalla Villa Mauro, per il quale era stata disposta la revoca dal primo giudice, evidenziando come egli dovesse deporre sulla medesima circostanza su cui aveva già deposto il teste di polizia Cotroneo); considerato che è stata fornita sul punto congrua ed esaustiva giustificazione in ordine alla superfluità della prova [cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 8317/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Zerabib, Rv. 243306:"Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato].

Parole chiave

Generato dall'IA
prove acquisite tramite sorveglianza prove irrilevanti altri capi d'accusa valore aggiunto degli elementi di prova favoreggiamento motivi probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOBBI TOBIA nato a DOLO il 02/08/1971 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Gobbi Tobia, ritenuto responsabile, nelle due sentenze conformi di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 2-bis, e 2-sexies cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Illegittimità della sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva.

2. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione del diritto difesa e del contraddittorio per omessa escussione di un teste ritenuto fondamentale dalla difesa, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha dato conto della superfluità dell'esame del teste Dalla Villa Mauro, per il quale era stata disposta la revoca dal primo giudice, evidenziando come egli dovesse deporre sulla medesima circostanza su cui aveva già deposto il teste di polizia Cotroneo); considerato che è stata fornita sul punto congrua ed esaustiva giustificazione in ordine alla superfluità della prova [cfr.

Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Zerabib, Rv. 243306:"Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato].

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto risultano immuni da vizi logici e rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità; che le valutazioni espresse sul punto (gravità del fatto e del danno cagionato alla persona coinvolta nel sinistro stradale) non possono dirsi affette da vizi logici, non essendo peraltro suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigli