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Ordinanza — n. 8316/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence as grounds are generic and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Buscemi Pietro inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding sentencing. The appellant challenged the application of specific criminal code articles, claiming the penalty was improperly calculated without sufficient consideration of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court provided adequate reasoning based on the defendant's negative personality and prior record, making the sentencing a non-arbitrary exercise of discretion.

Regesto Legislator

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Art. 396, 607 c.p.p.; Inadmissible are generic appeals lacking specific critique of the lower court's reasoning, as the assessment of sentencing congruity and the weighing of aggravating versus mitigating circumstances constitutes a discretionary judgment of the trial court that is unreviewable in cassation unless based on mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion aggravated theft cassation review attenuazione della pena alleggerimento della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 396 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017
Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv.
Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007
270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004
236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021
229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI PIETRO nato a PALERMO il 07/01/1958 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Buscemi Pietro, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore