Cassation annuls conviction for theft where victim explicitly refused to file a private prosecution, rendering the crime non-procedible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for theft without remand. The defendant argued for an aggravating circumstance, but the court found the crime non-procedible because the victim explicitly refused to file a private prosecution in the official record. Consequently, the conviction was voided as the prosecution lacked the necessary private complaint required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 3 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: When the victim of a theft explicitly refuses to file a private prosecution, the crime is non-procedible, and any conviction must be annulled for lack of prosecution.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO LUIGI nato a MANFREDONIA il 04/02/1978 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Del Vecchio Luigi, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen All'imputato era contestato di essersi impossessato di n. 6 sedie prelevate dall'esercizio commerciale di proprietà di Boukaleb Mohamed; fatto commesso in Margherita di Savoia il 7/3/2012. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Deve osservarsi come l'art. 625, comma 3, cod. pen., introdotto dall'art. 2 lett.
i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, preveda la procedibilità a querela del furto. La persona offesa Boukaleb Mohamed, nel verbale di riconoscimento e restituzione in atti, redatto dai Carabinieri della Stazione di Zapponeta (FG) del 14/3/2012, ha dichiarato espressamente di non volere sporgere querela nei confronti dell'imputato. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per difetto di querela. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr id