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Ordinanza — n. 8307/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 23/9/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava a Gerardo Daddario - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena motivi di cassazione recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 23/9/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava a Gerardo Daddario - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADDARIO GERARDO nato a CERIGNOLA il 28/06/1969 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 23/9/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava a Gerardo Daddario - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto citato.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la possibile applicazione del comma 5 dell'art. 73 in rubrica, che si lamenta non avvenuta a causa di una erronea valutazione del compendio probatorio.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C