Cassation appeal dismissed for genericity due to lack of specific arguments against the appellate court's requalification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Andrea Pugliese inadmissible. The appellant challenged the appellate court's requalification of certain criminal facts, but the appeal was rejected because it lacked specific arguments or elements to justify overturning the decision. The court noted that the original judgment detailed the quantity of seized substances and the presence of weapons, which formed the basis for the requalification, and the appellant failed to address these points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly generic and does not indicate any element justifying the confirmation of the decision, nor provide arguments on the reasons given by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE ANDREA nato a COSENZA il 11/10/1995 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 6/4/2022 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 24/6/2021 dal Tribunale di Cosenza nei confronti di Andrea Pugliese, riqualificava i fatti di cui ai capi C), D) ed E) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che l'imputato propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo proprio alla citata riqualificazione, indotta dall'appello del Procuratore generale.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile per evidente genericità, non indicando neppure un elemento che avrebbe giustificato la conferma, sul punto, della decisione di primo grado. Neppure un argomento, inoltre, è speso sulle ragioni con le quali la Corte di appello ha accolto la richiesta riqualificazione, ampiamente riportate alle pagine 3-4 della sentenza; ragioni che hanno riguardato le differenti tipologie di sostanza sequestrata, la relativa quantità (tra cui 108,40 grammi lordi di cocaina), la somma di denaro rinvenuta (5.360,00 euro), tutti elementi atti a dimostrare lo spessore della figura criminale, non certo modesto, come peraltro confermato dalla detenzione e ricettazione di armi clandestine riconosciute ai capi A) e B).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 /14 ;igiiere 411;. 11›. ensore Il Presidente