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Ordinanza — n. 8301/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical review of trial evidence and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pasquale Esposito inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his criminal liability for drug trafficking. The appellant argued that the appellate court merely repeated the first judge's findings without critically re-evaluating the evidence or considering his defense arguments regarding the drug package intended for him. The court rejected this claim, noting that the appellate decision was well-motivated, based on uncontested facts proving the drugs were destined for the detainee, and properly denied generic mitigating circumstances given the defendant's serious prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellate court's judgment is well-motivated and based on trial findings, as the supreme court cannot order a re-evaluation of the entire evidentiary material or substitute its own assessment of facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical review of evidence generic mitigating circumstances drug trafficking conviction appellate court judgment motivi di cassazione riconsiderazione esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/06/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 15/2/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa 1'8/7/2021 dal locale Tribunale, con la quale Pasquale Esposito era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe confermato il giudizio di responsabilità con mera ripetizione di quanto già affermato dal primo Giudice, senza alcuna rivisitazione critica del compendio probatorio e senza valutare appieno gli argomenti esposti dalla difesa. Si contesta la motivazione, poi, anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile: la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità con una motivazione del tutto solida, adeguata ed ancorata alle risultanze istruttorie, quindi non censurabile in questa sede, specie attraverso la richiesta, non consentita, di rilettura dell'intero materiale probatorio. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che il pacco contenente lo stupefacente (occultato in un salame sottovuoto) era stato indirizzato proprio al ricorrente, detenuto in carcere; che l'apparente mittente era la sua sorella, autorizzata all'inoltro di spedizioni; che risultava del tutto inconsistente la tesi di uno sconosciuto che avesse voluto omaggiare l'Esposito di hashish per oltre 600 dosi; che, allo stesso modo, non aveva trovato conferma la tesi - opposta - di un invio al solo fine di danneggiare il detenuto. 3.1.

In forza di questi elementi, non controvertibili, le sentenze di merito hanno quindi concluso per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, risultando accertato che lo stupefacente così introdotto in carcere fosse destinato al ricorrente e - almeno in parte - alla cessione a terzi.

4. Considerato che risulta inammissibile anche la seconda doglianza, in tema di circostanze attenuanti generiche. Anche al riguardo, infatti, la sentenza impugnata non appare censurabile, laddove ha valorizzato i gravi ed allarmanti precedenti penali dell'imputato (condanne per violazioni della legge sulle armi e per estorsione aggravata) ed ha negato qualunque valenza collaborativa al suo comportamento, essendosi lo stesso limitato a proclamare la propria estraneità ai fatti.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 Il ConJIiere