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Ordinanza — n. 8299/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued that the lower court failed to reclassify conduct under Article 73, paragraph 5, of the Decree-Law No. 309/1990, the Court noted this was a generic complaint regarding motivation rather than a specific legal ground. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal against a judgment rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only if it cites specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding the motivation of the decision do not satisfy these requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 c.p.p. legal qualification error generic motivation complaint Cassation procedure reclassification of conduct court costs and fine motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza del 28/6/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni applicava a Saeifeddine Meftah - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
- la pena di tre anni, due mesi, venti giorni di reclusone e 12.200,00 euro di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 28/6/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni applicava a Saeifeddine Meftah - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEFTAH SAEIFEDDINE nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TERNI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 28/6/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni applicava a Saeifeddine Meftah - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni, due mesi, venti giorni di reclusone e 12.200,00 euro di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Premesso ancora che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, citato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il C ere esteriore Il