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Ordinanza — n. 8298/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8298/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 24/1/2022, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 19/9/2017 dal locale Tribunale, con la quale Massamba Niang era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 171 -ter, lett. c), I. 22 aprile 1941, n. 633. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe verificato se le opere che si assumono illecitamente duplicate fossero in effetti incise, e se fossero di larga diffusione e, perciò, presuntivamente tutelate sotto il profilo patrimoniale. Nessuno dei brani in oggetto sarebbe stato individuato, né si conoscerebbe l'eventuale decorso del periodo di cinquant'anni dalla morte dell'autore, quel che escluderebbe la tutela SIAE. Infine, la sentenza non avrebbe specificato nulla quanto alla possibilità di "scaricare" gli stessi brani da Internet.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8298/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 171 -ter, lett. c), I. 22 aprile 1941, n. 633. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe verificato se le opere che si assumono illecitamente duplicate fossero in effetti incise, e se fossero di larga diffusione e, perciò, presuntivamente tutelate sotto il profilo patrimoniale. Nessuno dei brani in oggetto sarebbe stato individuato, né si conoscerebbe l'eventuale decorso del periodo di cinquant'anni dalla morte dell'autore, quel che escluderebbe la tutela SIAE. Infine, la sentenza non avrebbe specificato nulla quanto alla possibilità di "scaricare" gli stessi brani da Internet.

Parole chiave

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opera tutelata dal diritto d'autore violazione del diritto d'autore diritto di riproduzione durata dell'infrazione natura dell'infrazione imitazione nella proprietà intellettuale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MASSAMBA nato il 16/05/1981 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 24/1/2022, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 19/9/2017 dal locale Tribunale, con la quale Massamba Niang era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 171 -ter, lett. c), I. 22 aprile 1941, n. 633.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe verificato se le opere che si assumono illecitamente duplicate fossero in effetti incise, e se fossero di larga diffusione e, perciò, presuntivamente tutelate sotto il profilo patrimoniale. Nessuno dei brani in oggetto sarebbe stato individuato, né si conoscerebbe l'eventuale decorso del periodo di cinquant'anni dalla morte dell'autore, quel che escluderebbe la tutela SIAE. Infine, la sentenza non avrebbe specificato nulla quanto alla possibilità di "scaricare" gli stessi brani da Internet.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché volto a ribadire in questa sede le censure in fatto già proposte ai Giudici del merito, che le hanno contrastate con solido e logico argomento, non meritevole di censura. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che i supporti erano stati effettivamente riprodotti in modo abusivo, in quanto i militari intervenuti avevano avuto modo di ascoltarli e di visionarli a campione, così verificando che il contenuto corrispondeva alla copertina che li custodiva. Ancora, la sentenza ha evidenziato che i supporti erano stati impressi in modo artigianale, che difettavano tutti del contrassegno SIAE e che erano venduti a basso costo, così da riscontrare appieno la fattispecie contestata.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 gliere esten