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Ordinanza — n. 8297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver by one party and lack of new arguments by the other.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ricciardi and Ferranti inadmissible. Ricciardi had personally waived his right to appeal to ensure the lower court's decision became final, while Ferranti's appeal merely reiterated existing facts without challenging the appellate court's reasoning. Consequently, the court dismissed both petitions and ordered the appellants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the appellant has waived the right to appeal to secure finality, or if the grounds raised merely repeat established facts without engaging with the appellate court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of right finality of judgment lack of new arguments court costs and fines violazione del segnale luminoso responsabilità per incidente stradale infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Considerato che il ricorso di Ferranti - con oggetto la sola circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCIARDI ANGELO nato a ROMA il 08/07/1974 FERRANTI GIULIO nato a ROMA il 18/07/1955 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 7/1/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 7/5/2021 dal locale Tribunale nei confronti di Angelo Ricciardi, Jacopo Ciotti, Sergio Gianluca Lopez Custodio e Giulio Ferranti.

2. Rilevato che propongono ricorso per cassazione Ricciardi e Ferranti, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Considerato che il ricorso di Ricciardi è inammissibile, in quanto lo stesso vi ha personalmente rinunciato, come da comunicazione del 29/7/2022, al fine di far passare in giudicato la sentenza.

4. Considerato che il ricorso di Ferranti - con oggetto la sola circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - è inammissibile. 4.1. Il motivo, infatti, si limita a ribadire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della stessa circostanza, senza misurarsi con la motivazione stesa dalla Corte di appello al riguardo, neppure citata. L'argomento speso dal Collegio in senso negativo, peraltro, risulta del tutto congruo e logico, come tale non meritevole di censura: la sentenza, in particolare, ha descritto in modo analitico le condotte tenute dal Ferranti al momento dell'intervento della Polizia, per poi concludere che lo stesso, con le sue ammissioni, si era limitato a rafforzare il quadro probatorio già ben delineato con gli atti di indagine (che la sentenza richiama), "senza aggiungere un contributo di rivelazioni idoneo a una nuova direzione delle investigazioni, alla scoperta di ulteriori quantitativi di stupefacenti o di soggetti coinvolti (rispetto a quelli già osservati dai poliziotti) e, in definitiva, all'interruzione dì un'attività criminale ulteriore rispetto a quella già disvelata".

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro (Ricciardi) e di tremila euro (Ferranti) in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché Ricciardi al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende e Ferranti al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27