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Ordinanza — n. 8296/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8296/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 15/1/2020, il Tribunale di Sassari dichiarava Gavinuccio Usai e Giuseppe Cossa colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Rilevato che gli imputati hanno proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Rilevato che gli imputati hanno proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale sanzioni penali sanzione sostitutiva permesso di promuovere un procedimento penale corruzione nell'esecuzione forzata pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti da un avvocato - Antonello Piana del foro di Sassari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: USAI GAVINUCCIO nato a SASSARI il 29/10/1971 COSSA GIUSEPPE nato a SASSARI il 20/07/1971 avverso la sentenza del 15/01/2020 del TRIBUNALE di SASSARIrdeato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 15/1/2020, il Tribunale di Sassari dichiarava Gavinuccio Usai e Giuseppe Cossa colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Rilevato che gli imputati hanno proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione.

3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti da un avvocato - Antonello Piana del foro di Sassari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 4238.5 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio